Tutela legale dello stemma

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Oggi in Italia, con la soppressione della Consulta Araldica e gli effetti della XIV disposizione transitoria della Costituzione, lo Stato non riconosce né tutela più gli stemmi familiari in quanto attributi nobiliari. Tuttavia, l’ordinamento giuridico offre diversi strumenti efficaci per proteggere un blasone attraverso il diritto civile, commerciale e d’autore.

Ecco i tre canali principali per la tutela legale:

1. Tutela Civilistica: L’assimilazione al Diritto al Nome (Art. 7 C.C.)

La giurisprudenza (inclusa la Corte di Cassazione) ha stabilito che lo stemma familiare assolve alla medesima funzione di identificazione del cognome.

  • Azione inibitoria e risarcitoria: Se un terzo usurpa lo stemma o ne fa un uso indebito che reca pregiudizio materiale o d’immagine, il legittimo titolare può invocare l’articolo 7 del Codice Civile per chiederne la cessazione immediata e il risarcimento dei danni.

  • Limiti: Questa tutela scatta solo a posteriori, in caso di palese usurpazione o di rischio di confusione tra persone.

2. Tutela Commerciale: Il Marchio d’Impresa (D.Lgs. 30/2005)

È lo strumento legale più forte, indispensabile se lo stemma ha (o può avere) un’applicazione economica, sartoriale o professionale.

  • Registrazione all’UIBM: Uno stemma può essere depositato come marchio figurativo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Questo garantisce l’uso esclusivo del simbolo per le specifiche classi merceologiche e di servizi scelte.

  • Protezione preventiva (Art. 8): Il Codice della Proprietà Industriale vieta espressamente a terzi di registrare come marchio nomi, ritratti, segni noti o stemmi altrui senza il consenso del legittimo titolare.

3. Tutela Artistica: Il Diritto d’Autore (L. 633/1941)

Indipendentemente dal diritto “storico” allo stemma in sé, la specifica realizzazione grafica (il disegno dell’artista araldico, la resa di elmo, scudo e svolazzi) è protetta dalla legge sul diritto d’autore dal momento stesso della sua creazione. Questo impedisce a terzi di copiare, riprodurre o utilizzare quel preciso artwork senza autorizzazione.

Dimostrare il “Preuso” e la “Data Certa”

Per attivare le tutele civili e d’autore in caso di contenzioso, il passaggio tecnico fondamentale è poter dimostrare da quando si utilizza quello stemma e la sua legittima assunzione, opponendola a terzi. Non essendoci più un ufficio araldico statale per i privati, i periti e gli studiosi consigliano questi metodi:

  • I registri araldici privati: La pubblicazione su registri specializzati — come il Registro Araldico Italiano, specialmente nelle sue forme strutturate con edizioni cartacee e database digitali — è uno degli strumenti più efficaci per storicizzare l’emblema. Fornisce visibilità pubblica e una chiara attestazione di preuso e rivendicazione.

  • Deposito notarile: Un atto formale che attesta in modo inoppugnabile che, in una determinata data, quel disegno e quella blasonatura erano nel legittimo possesso del richiedente.

  • Certificazioni estere: L’inoltro della pratica per la certificazione presso autorità araldiche straniere ancora attive (come il Cronista de Armas de Castilla y León in Spagna) crea un documento ufficiale rilasciato da un ente pubblico, un elemento probatorio di grande peso anche nelle aule di tribunale italiane.

La tutela e la pubblicità degli emblemi che registrate sul Registro Araldico Italiano viene effettuata nei seguenti modi:

1. Pubblicazione e presenza degli emblemi sul sito del registro;

2. Apposizione della firma digitale sui certificati di registrazione (secondo l’art. 25 del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 la firma digitale ha validità legale);

3. Invio dell’estratto di registrazione tramite p.e.c. (poste elettronica certificata);

4. Invio del certificato di registrazione tramite posta tracciabile di Poste Italiane;

5. Stampa degli emblemi sulla versione cartacea del registro, la cui copia viene sia venduta dall’editore Youcanprint – Borè Srl su vare piattaforme online, che inviata a due biblioteche nazionali italiane e a cui si è obbligati depositarne una copia per legge (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari )

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